TRUST - Il tema del passaggio patrimoniale alle generazioni future costituisce una questione di primaria importanza per la nostra società. Una soluzione pratica a tali problemi può essere data dall’utilizzo dell’istituto del Trust. Costituisce uno degli strumenti più efficaci e sicuri, per la conservazione e la trasmissione del proprio patrimonio. Tale istituto, profondamente radicato nei sistemi di common law, ha il pregio di poter essere utilizzato come uno strumento più flessibile rispetto a quelli previsti dal nostro ordinamento. Esempi sono il patto di famiglia, snellendo gli intricati meccanismi successori previsti dal nostro codice civile.
Innanzitutto, è necessario definire l’istituto del Trust.
Il Trust (dall’inglese “to trust”: affidarsi, aver fiducia) è una figura giuridica del diritto anglosassone che permette di conferire parte del patrimonio di una persona vincolandolo ad uno scopo definitivo. La ”Convenzione Internazionale sulla legge applicabile ai Trust e sul loro riconoscimento”, adottata all’Aja il primo luglio 1985, definisce l’istituto come l’insieme dei rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto inter vivos o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee (ovvero chi amministra i beni) nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato[1].
Uno tra gli elementi caratteristici del Trust che in questa sede ci proponiamo di affrontare, riguarda la scelta della legge regolatrice. Nel caso specifico esamineremo la fattispecie relativa al caso in cui il disponente non abbia dato alcuna indicazione sulla legge applicabile o abbia indicato, erroneamente, la legge di uno Stato che non preveda una regolamentazione dell’istituto.
L’importanza dell’individuazione della legge regolatrice viene sancita dagli articoli 8 e 11 della Convenzione dell’Aja.
L’articolo 8 prevede che la legge, indicata dal settlor[2] regoli la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del Trust.
L’articolo 11 invece prevede che la scelta di una legge regolatrice, costituisce il presupposto per aversi un Trust, e cioè, per far in modo che i beni in Trust rimangano distinti dal patrimonio personale del Trustee[3].
Tale disposizione è resa affinché il Trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio o di comparire davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica. Per risolvere il problema della legge applicabile, l’interprete dovrà fare riferimento alla “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento” [4]. In base all’art. 6 della suddetta Convenzione, il Trust viene regolato dalla legge prescelta dal disponente. Questo trasferisce i suoi beni, in toto o in parte, al Trustee, per amministrarli a favore di un terzo, definito “beneficiario”.
La scelta della legge regolatrice del Trust può essere espressa o può risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il Trust. Il problema che qui ci occupa, investe i casi in cui nell’atto istitutivo del Trust non venga indicata alcuna legge o, ove questa venga scelta, questa sia di uno stato che non regolamenti l’istituto del Trust.
Pensiamo al caso del padre di famiglia, il quale, data l’età avanzata, decida di garantire il proprio figlio, ancora minorenne, con un Trust. Affida quindi in amministrazione il proprio patrimonio, in toto o in parte, ad un Trustee. Al momento dell’atto istitutivo del Trust, il disponente, indica quale legge regolatrice quella dello stato italiano. Sebbene, in realtà, il nostro ordinamento non regoli direttamente l’istituto. A questo punto bisogna chiedersi se l’erronea indicazione costituisca elemento sufficiente per far valere il vizio della nullità nei confronti dell’intero atto istitutivo; o se, invece, possa essere sufficiente modificare l’articolo di riferimento relativo all’applicazione della legge regolatrice indicata erroneamente.
La risposta a tale interrogativo si può ritrovare all’interno dell’art. 7 della convenzione dell’Aja. Qualora vi sia stata una scelta erronea nella indicazione della legge regolatrice, si dovrà fare riferimento alla normativa dello Stato con la quale il Trust ha i “collegamenti” più stretti. Cioè del luogo in cui il Trust è prevalentemente localizzato. Per identificare tale luogo si dovrà fare riferimento, in via esemplificativa:
Tale articolo costituisce, dunque, una clausola di salvaguardia dell’intero atto istitutivo. Infatti permette, in mancanza di una corretta indicazione della legge regolatrice, di individuare quella, in realtà, applicabile al Trust.
L’interprete, quindi, al fine di capire se l’atto è modificabile o nullo dovrà verificare se il Trust presenti dei collegamenti con la legge di uno stato che regoli internamente tale istituto.
Qualora tutti gli elementi essenziali dell’atto istitutivo presentino solo ed esclusivamente legami con le leggi di stati non regolanti il Trust, questo pertanto dovrà essere considerato come non produttivo di effetti e quindi nullo.
L’erronea o mancata individuazione della legge regolatrice, invece, non porterà alla caducazione dell’intero atto costitutivo qualora il Trust presenti i “collegamenti più stretti” così come indicati dall’art.7 della Convenzione dell’Aja.
In tali casi, infatti, l’interprete, individuato il luogo in cui è prevalentemente localizzato il Trust, potrà far ritenere applicata la legge di tale stato.
Eventualmente potrà anche procedere a far modificare al disponente o al Trustee l’atto istitutivo indicando la nuova legge regolatrice più favorevole al Trust.
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[1] Art. 2 “Convenzione relativa alla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”.
[2] Il disponente.
[3] È il c.d. “Effetto segregativo del trust”, in base al quale i beni conferiti nel fondo in trust danno vita un patrimonio distinto, separato rispetto al patrimonio residuo del disponente, dei beneficiari e del trustee.
[4] La Convenzione è stata ratificata in Italia il 21 febbraio 1990 ed è entrata in vigore il primo gennaio 1992.